Scritto il 25 Feb 2020
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BONUS FACCIATE, COME OTTENERLO? PARTE 2

Si continuano i chiarimenti per l’Agevolazione che premia sia le società che le persone fisiche.

Questo articolo costituisce il seguito di quello che abbiamo pubblicato il 19.02.2020 con il titolo BONUS FACCIATE, PER QUALI LAVORI SPETTA?

A chi spetta il Bonus?

La circolare pubblicata il 14 febbraio chiarisce che la detrazione spetta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti. In particolare, l’agevolazione si applica ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti. Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono detenere l’immobile oggetto dell’intervento:

  • in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
  • in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

 

Il bonus non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato, anche se provvede alla successiva regolarizzazione. Possono fruire della detrazione i familiari conviventi e i conviventi di fatto con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), sempre che sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e siano intestatari dei bonifici.

Basta un semplice bonifico?

Per beneficiare del bonus facciate i contribuenti Irpef non titolari di reddito di impresa devono pagare le spese con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il documento di prassi chiarisce che può essere utilizzato il bonifico bancario già predisposto dalle banche ai fini dell’ecobonus o ai fini della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, in quanto entrambi consentono l’applicazione della ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8%) all’atto dell’accredito al beneficiario. I titolari di reddito di impresa (Ires), al contrario, non sono tenuti a pagare con bonifico bancario o postale, perché il momento di effettivo pagamento non ha rilevanza per questa tipologia di reddito.

Quale periodo temporale rileva?

La detrazione Ires e Irpef, come anticipato, si riferisce alle spese sostenute nel 2020. Per le società, le imprese individuali, ed enti commerciali occorre riferirsi al criterio di competenza. Di conseguenza è determinante per le manutenzioni “ordinarie” il periodo in cui può essere spesato il costo nel conto economico, mentre invece per le opere “straordinarie” è opportuno prestare particolare attenzione agli elementi contrattuali e all’esecuzione dei lavori.  Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, invece, si deve fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Per esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. In tal caso, quindi, le spese sono da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.

Gli ulteriori adempimenti

Per godere dell’agevolazione i contribuenti devono osservare una serie di adempimenti. Questi riguardano la dichiarazione dei redditi, ma a questo aspetto provvederà direttamente lo Studio. Inoltre, è necessario conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute, la ricevuta del bonifico di pagamento e le abilitazioni amministrative o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, copia della domanda di accatastamento (per gli immobili non censiti), le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi condominiali), la tabella millesimale di ripartizione delle spese, una dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori (per chi detiene l’immobile).

L’Agenzia, infine, ricorda che solo per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’Enea, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

Davide Zoccarato