Categoria: Articoli
DOCUMENTAZIONE PER IL TRANSFER PRICING. PRIMA APPLICAZIONE DOPO IL RESTYLING DELLE NORME. IL PROBLEMA DEL MASTERFILE
Le imprese multinazionali si stanno occupando in queste settimane della documentazione sul transfer pricing in vista della scadenza dell’invio delle dichiarazioni del periodo d’imposta 2020, e per la prima volta si trovano ad applicare le previsioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020.
Una novità rilevante è che, a differenza di quanto previsto fino a ieri, oggi è sempre richiesta la predisposizione del master file. In passato, infatti, il master file era necessario solo alle holding o subholding italiane, mentre ne erano dispensate tutte le controllate.
Il cambiamento aggiunge complessità ad un quadro già complicato, perché anche la più piccola e remota delle controllate italiane dovrà avere accesso a una serie di informazioni di gruppo.
È vero che, almeno nei gruppi multinazionali più strutturati, esiste sempre il master file fornito dalla capogruppo estera, ma è anche vero che ben difficilmente nella sua preparazione gli specialisti stranieri avranno tenuto conto della normativa italiana.
In ogni caso, quando la testa del gruppo è all’estero, la documentazione che la filiale italiana deve produrre è più difficile da reperire, e in alcuni casi si dovrà spiegare che gli obblighi italiani vanno adempiuti nonostante le esigenze di riservatezza sentite dagli headquarters.
Operativamente, poi, si fa spesso fatica a convincere le strutture estere dei gruppi a non sottovalutare né a liquidare con sufficienza le esigenze fiscali italiane e a collaborare fornendo tutta la documentazione e le informazioni necessarie.
Che cosa accade se questo non è possibile?
Occorre ricordare che non tutte le difficoltà operative mettono a rischio la penalty protection garantita dalla documentazione sul transfer pricing.
Infatti, anche se questa non fosse completa a causa della difficoltà dell’entità italiana a fornire dettagli completi del master file, le omissioni o inesattezze parziali che non compromettano l’analisi degli organi di controllo non costituiscono causa ostativa all’applicazione della penalty protection.
È quindi sufficiente che il Fisco abbia tutti gli elementi per comprendere e inquadrare la situazione italiana, a poco rilevando le questioni che riguardano esclusivamente altre entità estere del gruppo, ma che non alterano il quadro di insieme.
Da anni seguiamo imprese multinazionali con problematiche di transfer pricing, e ben sappiamo che contemperare le esigenze del Fisco e le difficoltà operative è difficile, ma alla fine è sempre possibile. Siamo disponibili ad un incontro gratuito per esaminare con voi il vostro caso.
Contattateci!
studio@studiopenso.it
Christian Penso