Scritto il 29 Gen 2021
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TRANSFER PRICING: DOCUMENTAZIONE IDONEA SEMPLIFICATA PER LE PMI

 

Per i piccoli gruppi multinazionali le analisi di benchmark non devono essere ripetute tutti gli anni.

Per i redditi delle imprese multinazionali del periodo di imposta 2020, in materia di prezzi di trasferimento si applicherà quanto stabilito di recente dall’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento del suo direttore datato 23.11.2020.

Le disposizioni, che rinnovano la prassi precedente, riguardano la “documentazione idonea”, ovvero quel set documentale che le imprese  hanno la possibilità di predisporre  per  poter  evitare le  sanzioni  amministrative  in  caso  di  contestazioni  in materia  di  prezzi  di  trasferimento, che è il terreno più scivoloso sul quale si muovono i gruppi multinazionali grandi e piccoli.

Il cuore di tale documentazione, che ogni anno va aggiornata, sono le analisi di benchmark, cioè le lunghe e complesse (e pertanto costose!) procedure di selezione delle operazioni e/o dei soggetti comparabili, che hanno lo scopo di dimostrare che all’interno del gruppo i prezzi sono fissati agli stessi livelli che si avrebbero in condizioni di libera concorrenza.

Il costo delle analisi spesso scoraggia le piccole e medie imprese dal dotarsi di questo minimale scudo, che serve a proteggersi, almeno sul fronte delle sanzioni, dalle eventuali contestazioni su un fronte in cui la discrezionalità del Fisco è enorme.

La buona notizia è che le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare ogni anno le analisi di comparabilità basate su fonti pubblicamente disponibili, sempreché le assunzioni più rilevanti non subiscano modifiche significative. Sono tenute a farlo solo ogni tre anni.

Sono “piccole e medie imprese” quelle che realizzano un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro, con l’esclusione di quelli che controllano o sono controllate da un soggetto non qualificabile

come “piccola e media impresa”.

Rimane una domanda importante da farsi: a parità di sforzo, perché impegnarsi a produrre la “documentazione idonea”, che ripara dalle sole sanzioni e non è necessariamente condivisa dal Fisco, anziché concordare quest’ultimo un livello dei prezzi infragruppo a prova di contestazioni?

Il nostro Studio si occupa da anni di Accordi preventivi tra contribuenti e Agenzia delle entrate in materia di transfer pricing, e supporta tutte le imprese che vogliano eliminare alla radice il rischio fiscale connesso ai prezzi di trasferimento. Contattateci per approfondire!

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Christian Penso