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È UNA BUONA IDEA COSTITUIRE UNA SOCIETÀ ALL’ESTERO PER AVVIARE UN’ATTIVITÀ?
L’illusione di sfuggire al Fisco italiano con una sede estera.
Data la storica vocazione internazionale del nostro Studio, molte volte all’anno veniamo contattati da imprenditori che desiderano avviare nuove attività, quasi sempre interessantissime e innovative, “facendo base” all’estero.
L’aspettativa è molto spesso quella di potersi sottrarre in questo modo al peso, considerato eccessivo, della fiscalità italiana.
Non si tratta di aspiranti evasori. Quasi mai la meta sono i paradisi fiscali. Anzi: la ricerca è rivolta a Paesi evoluti, con sistemi economici efficienti, e, requisito non secondario, con fiscalità “normali”, prive degli eccessi e del percepito accanimento italiano.
Lasciamo stare il rammarico per non poter considerare il nostro Paese come evoluto, efficiente e quantomeno “normale”, e rimaniamo sul piano strettamente giuridico. Chiediamoci se pur svolgendo una attività in Italia, farlo tramite una società costituita, ad esempio, in qualche Paese europeo, possa risolvere il problema della fiscalità.
In altre parole, è sufficiente fissare all’estero la sede legale per evitare che la società paghi le tasse in Italia?
Qui possiamo dare solo una risposta astratta, perché ogni situazione fa storia a sé, e per rispondere in concreto occorre avere e ponderare molte informazioni in più (questo è il mestiere dei consulenti).
La risposta breve è: no, se si lavora in Italia creare una società all’estero non ci salva automaticamente dal Fisco italiano.
Infatti è vero che un soggetto è tassato in Italia su tutti i propri redditi solo se (semplifichiamo volutamente un po’) è residente in Italia, ma è anche vero che non basta avere la sede legale all’estero per non essere considerati residenti in Italia.
Infatti, in mancanza della sede legale il legislatore fiscale ha ancorato a sé i contribuenti nei casi in cui si trovino in Italia, alternativamente:
– la sede amministrativa;
– una sede secondaria o una stabile organizzazione;
– in mancanza degli elementi sopra riportati, il luogo in cui è esercitata prevalentemente l’attività sociale.
In parole semplici, quello che conta è la “sede effettiva”, il luogo in cui la società ha il centro principale della sua attività, in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione, e cioè, con le parole di una recentissima sentenza (Cass. n. 27606/2020) “il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente”.
In una sintesi estrema: il luogo dove si opera e dove vengono prese le decisioni importanti.
Il discorso potrebbe proseguire molto, perché anche quando una società potesse considerarsi fiscalmente residente all’estero, sarebbe ugualmente tassata in Italia per gli affari svolti nel nostro Paese tramite una organizzazione di mezzi o di persone che vi operi, la cosiddetta “stabile organizzazione”.
Insomma, pur dovendoci fermare qui, è chiaro che fissare la sede legale all’estero per considerarsi contribuenti di un altro Paese non è sufficiente, anzi in alcuni casi si tratterebbe di una illusione che esporrebbe al rischio di vedersi contestata la “esterovestizione” della società.
Se state progettando di avviare una nuova attività con base all’estero potete contattarci per approfondire insieme questi temi.
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Christian Penso