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L’UE NON CONCEDE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER GLI INVESTIMENTI NELLE START UP INNOVATIVE
Senza autorizzazioni dell’Unione europea gli apporti di capitale vengono agevolati secondo le vecchie regole del 2018.
Le agevolazioni spettanti per persone fisiche e società, in ragione delle somme investite nel 2019 in start up innovative, in assenza dell’apposita autorizzazione europea, non possono essere incrementate dal 30% al 40%, come previsto dalla legge di bilancio 2019.
Le start up innovative sono agevolate indirettamente in Italia, poiché è ai loro soci, che si assumono degli evidenti rischi acquisendone parte del capitale, che si consente di detrarre, se persone fisiche, o di dedurre, se imprese, un’identica percentuale dell’investimento. La disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start up innovative è stata modificata e resa permanente dal 2017. In particolare, a regime, sono previste le seguenti misure:
– per le persone fisiche, una detrazione IRPEF del 30% della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1 milione di euro annui;
– per le persone giuridiche, una deduzione IRES del 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro. Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili di 15 milioni di euro per ciascuna start up innovativa.
In questo quadro, la legge di bilancio 2019 aveva disposto che, per il 2019, le aliquote fossero incrementate dal 30% al 40%. Inoltre, per i soggetti IRES, era previsto un incremento, sempre per il 2019, dal 30% al 50% qualora fosse acquisito l’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi IRES non start up e l’intero capitale sociale acquisito fosse mantenuto per almeno tre anni.
Gli incrementi erano però subordinati ad una espressa autorizzazione della Commissione europea, ad oggi non ancora pervenuta. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a un interpello di ottobre 2019, non essendo, allo stato attuale, intervenuta tale autorizzazione, non sussistono le condizioni per poter dare applicazione alle nuove agevolazioni maggiorate. Ne consegue che, in assenza di tale autorizzazione, nelle dichiarazioni dei redditi in prossima scadenza, non può essere applicato l’incremento al 40% (o 50% in presenza delle condizioni di maggior favore), per cui anche per il 2019 l’agevolazione spetterà nella misura “ordinaria” del 30%.
Davide Zoccarato