Scritto il 07 Ott 2019
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FATTURE ANTICIPATE E DIFFERITE. NIENTE CONFUSIONE SUI TERMINI PER INVIARLE ALLO SDI

Alcuni interventi dell’Agenzia delle entrate, seppure assolutamente corretti, hanno generato inutili incertezze, che cerchiamo di dissipare con un breve riepilogo.

Il 2019 è caratterizzato dall’appassionante serie di puntate sul tema dei termini per l’emissione delle fatture.

Per decenni nessuno si era preoccupato più di tanto, perché la data di invio delle fatture non era generalmente documentata.

L’avvento della fattura elettronica ha obbligato invece i contribuenti a familiarizzare con questioni prima trascurate, perché oggi il Sistema di Interscambio certifica giorno e ora dei flussi telematici.

Tre recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulle fatture anticipate e differite (circolare 17 giugno 2019 n. 14, risposte fornite Assosoftware pubblicata nelle FAQ del 28 giugno 2019, risposta ad interpello n. 389/2019) rendono opportuno un breve riepilogo su alcuni casi frequenti.

  • Fatture differite relative a forniture di beni documentate con DDT.

 

È stato chiarito che negli ultimi mesi si è fatta confusione per nulla, e valgono quindi le regole note da anni.

In presenza di vari DDT emessi nel corso di un mese è possibile emettere fattura differita con data pari a quella dell’ultima operazione oppure (fa lo stesso!) dell’ultimo giorno del mese.

La fattura deve essere trasmessa allo SdI entro il 15 del mese successivo.

La relativa imposta confluirà nella liquidazione del mese in di emissione dei DDT.

  • Fatture per servizi emesse prima del pagamento.

 

Se, ad esempio per ottenere il pagamento, l’impresa emette fattura per servizi prima di avere ricevuto il pagamento, si tratterà di una fattura anticipata, che dovrà essere trasmessa allo SdI entro 12 giorni dalla data indicata su di essa.

La relativa imposta dovrà confluire nella liquidazione del mese in cui cade la data indicata nella fattura.

  • Fatture per prestazioni di servizi successive al pagamento.

 

Vale la pena di ricordare che anche per le prestazioni di servizi è possibile la fatturazione differita.

Infatti in relazione alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione ed effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, c’è la possibilità di emettere, cioè inviare allo SdI, una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, recante il dettaglio delle operazioni.

Considerato che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento, si tratta delle prestazioni pagate nel mese, indipendentemente dalla circostanza che siano state effettuate.

Il differimento della fatturazione è possibile in presenza di “idonea documentazione” atta ad individuare le prestazioni effettuate, quale,  per esempio, un rapporto di intervento, un avviso di specifica o altra documentazione analoga, purché contenga, oltre al corrispettivo pagato, anche la descrizione della operazione, la data di effettuazione e le parti contraenti.

Christian Penso