Scritto il 01 Ago 2019
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DOVE ABITA UNA HOLDING STATICA?

DOVE ABITA UNA HOLDING STATICA?

Il Fisco prova a tassare una holding olandese perché ha alcuni amministratori italiani. La Cassazione guarda però a dove si svolgono Consigli e Assemblee.

 

Nei mesi scorsi è arrivato alle cronache il caso di una holding di diritto olandese, che il Fisco italiano ha considerato “esterovestita” (cioè soggetta alle imposte italiane nonostante la parvenza di soggetto estero) e ha conseguentemente cercato di tassare e sanzionare pesantemente.

Da quello che è emerso, tutto è partito da un controllo sostanziale, nel corso del quale l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la società di diritto olandese, una holding di partecipazione sostanzialmente statica, fosse stata fittiziamente costituita all’estero, al solo scopo di beneficiare del regime agevolato di tassazione favorevole dei dividendi (a noi non sembra una colpa: è previsto dalla Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi stipulata tra l’Italia e Paesi Bassi) e, simmetricamente,  del regime di esenzione dei dividendi dalle imposte vigente in Olanda.

Come spesso accade in tali circostanze, del caso sono state investite le Commissioni tributarie, e quella di secondo grado ha in particolare ritenuto non provata l’effettiva residenza all’estero della società olandese, tenuto conto che gli amministratori erano residenti in Italia o nel Regno Unito e che l’attività dell’impresa estera consistva nella mera gestione dei pacchetti azionari, per cui non poteva riconoscersi una “sede effettiva” in Olanda, essendoci in partica poco da fare in quel paese per mandare avanti l’attività.

Per una volta, però, la Corte di cassazione (con la sentenza n. 14527/2019 del 28.05.2019) è venuta in soccorso del contribuente, e ha affermato che tale motivazione è carente, perché la residenza italiana o inglese degli amministratori della società di diritto olandese non è elemento sintomatico dell’ubicazione della sede dell’amministrazione effettiva sul territorio italiano, più di quanto non lo sia della ubicazione sul territorio inglese.

Inoltre, lo svolgimento di una mera attività di gestione dei pacchetti azionari risulta connaturata alla natura di holding della società olandese: nulla di anomalo quindi.

I supremi giudici hanno quindi stabilito che l’effettiva amministrazione della società (il principale criterio per stabilire la residenza fiscale di un ente) si svolgeva in Olanda, perché lì avevano luogo i consigli di amministrazione e le assemblee dei soci, e lì la società aveva la materiale disponibilità dei locali necessari ai fini dello svolgimento delle attività di amministrazione e gestione; tutti elementi, insieme considerati, idonei ad escludere l’ipotesi di esterovestizione societaria.

 

Christian Penso