Scritto il 04 Feb 2019
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IPER-AMMORTAMENTO POSSIBILE FINO AL 2020.

Via libera al cumulo con la Mini IRES

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato la possibilità di fruire dell’iper-ammortamento anche per gli investimenti effettuati nel 2019 e nel 2020, precisando per questi ultimi la necessità di corrispondere un acconto almeno del 20% e di ottenere la conferma dell’ordine entro il 31 dicembre 2019.

Tuttavia, a differenza del passato, per il 2019 la misura dell’agevolazione è variabile, ed in particolare è pari al:

  • 170% del costo degli investimenti per importi fino a euro 2,5 milioni;
  • 100% del costo degli investimenti per importi eccedenti euro 2,5 milioni e fino a euro 10 milioni;
  • 50% del costo degli investimenti per importi eccedenti euro 10 milioni e fino a euro 20 milioni.

Non sussiste, invece, alcuna agevolazione per investimenti eccedenti la predetta soglia di euro 20 milioni.

Nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le nuove misure variabili di maggiorazione si applicano esclusivamente agli investimenti effettuati nel 2019 e nel 2020.

Pertanto per gli investimenti con consegna dei beni nel 2019, per i quali entro il 31 dicembre 2018 era stato corrisposto un acconto almeno del 20% e vi era stata la conferma dell’ordine:

  • la misura dell’agevolazione è sempre pari al 150% del costo di acquisto, a prescindere dall’entità degli stessi;
  • il costo degli stessi non si cumula con gli investimenti effettuati nel 2019 ai fini del computo della soglia di euro 2,5 milioni per i quali si applica la maggiorazione del 170% (o le altre maggiorazioni decrescenti).

Nel corso del medesimo incontro l’Agenzia ha inoltre confermato la possibilità di cumulare l’iper-ammortamento con la Mini IRES, ossia la nuova agevolazione, prevista dalla Legge di Bilancio 2019, che prevede la riduzione dell’Ires di 9 punti percentuali su quella parte di reddito d’impresa che corrisponde al minore tra utili accantonati a riserva e sommatoria tra investimenti in beni materiali strumentali e costo del personale assunto nel periodo di imposta.

L’Agenzia ha precisato, tuttavia, che l’importo risultante dal cumulo non può essere superiore al costo sostenuto per l’investimento.

Andrea Calafato