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FATTURE “A CAVALLO D’ANNO” E TRANSIZIONE ALLA FATTURA ELETTRONICA.
Come trattare le fatture al 31.12.2018
Nelle prossime settimane dovremo avere ben chiaro come trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019.
Si tratterà probabilmente ancora di documenti cartacei.
La questione riguarda anzitutto il fornitore: può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31.12.2018?
E poi il cliente: può ancora accettare, a inizio 2019, l’arrivo delle fatture analogiche?
Al quesito ha risposto, in modo ovvio, l’Agenzia delle entrate in una delle FAQ pubblicate a fine novembre: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”.
Il motivo per interessarsi di queste fatture è il diritto alla detrazione spettante ai cliente. Infatti va ricordato che le fatture ricevute dopo il 31 dicembre non possono confluire nella liquidazione IVA di tale mese, ma devono attendere gennaio. La tentazione, dunque, potrebbe essere quella di considerare ricevute a dicembre anche fatture effettivamente pervenute dopo capodanno.
Non ci si può certo aspettare che l’Agenzia arrivi a scrivere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite, perché la fattura si considera emessa quando è trasmessa.
La risposta della FAQ comunque non sembra mettere in crisi le fatture cartacee datate entro il 31.12.2018.
Si ricorda, a questo proposito, che l’arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva (adempimento non più obbligatorio dal 24.10.2018 ma ancora possibile), quando la ricezione non risulti da Pec o altri sistemi che attestino la ricezione. Nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31.12.2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data.
Ma nulla di drammatico, a dirla tutta, nemmeno se la fattura, perché spedita il 31.12.2018 attraverso il vecchio ufficio postale, arriva qualche giorno dopo, nei primi giorni del 2019, con detrazione che però slitta di un mese.
Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31.12.2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione.
Insomma, fornitore e cliente devono “volersi bene”. Se il fornitore non ce la farà a spedire la fattura cartacea entro il 31.12.2018, è quindi opportuno che eviti di mandarla tramite strumenti tracciati (ad esempio la Pec) per non mettere in difficoltà il cliente che, a fronte di una fattura trasmessa e ricevuta nel 2019, dovrebbe invece pretendere la forma elettronica, pena l’obbligo di attivare la procedura dell’autofattura-denuncia, dovuta entro 120 giorni in tutti i casi di omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore.
Christian Penso