Scritto il 09 Nov 2018
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CASH POOLING E TRANSFER PRICING.

 

Dall’Ocse nuove proposte in tema di remunerazione degli accordi di cash pooling.

 

Di recente è stata avviata una consultazione pubblica sul documento BEPS Action 8 – 10 intitolato “Financial transactions” con cui l’Ocse intende regolamentare le operazioni infragruppo di contenuto finanziario.

Per quanto riguarda in particolare gli accordi di cash pooling il documento analizza e chiarisce le modalità con cui vanno remunerati i soggetti partecipanti a questo tipo di accordi.

Richiamando i principi generali in materia di transfer pricing, l’Ocse afferma che è necessario compiere una approfondita valutazione delle caratteristiche della transazione, come pure delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli asset impiegati.

Con riferimento alla società che opera come pool leader, la remunerazione congrua dipenderà pertanto dalle caratteristiche specifiche dell’operazione, secondo le risultanze di una puntuale analisi funzionale.

In via generale, se il pool leader svolge una semplice funzione di coordinamento amministrativo e tecnico del funzionamento dell’accordo, la remunerazione adeguata dovrà essere valutata nei termini di corrispettivo congruo per il servizio prestato.

Il documento fornisce due esempi specifici:

  1. accordo di cash pooling in cui il pool leader non ha alcun rischio di credito, che rimane a carico delle altre imprese aderenti, e compie solo funzioni di coordinamento dell’accordo, curando i contatti con la banca che gestisce i movimenti finanziari della tesoreria centralizzata di gruppo. In questa situazione la remunerazione del pool leader si limita ad un corrispettivo congruo per il servizio prestato.
  2. caso in cui il pool leader è responsabile anche delle decisioni finanziarie principali, e si occupa della provvista dei fondi (ad esempio, mediante emissione di titoli o assunzione di prestiti bancari), assumendo a suo carico il rischio finanziario principale. In questa fattispecie, la remunerazione dell’attività svolta deve essere quantificata con riferimento alle funzioni tipiche di “tesoreria”.

l’Ocse esamina anche i modi con cui possono essere remunerate le società partecipanti all’accordo, diverse dal pool leader, ipotizzando tre modelli:

  1. il primo, in cui il vantaggio si traduce in termini di applicazione di tassi di interesse più favorevoli (o altri vantaggi) per tutti i partecipanti, in proporzione ai rispettivi volumi;
  2. il secondo, in cui si prevede un unico tasso di interesse, attivo e passivo, per tutti i partecipanti, quando il merito creditizio di ognuno è sufficientemente omogeneo;
  3. il terzo, in cui il beneficio viene attribuito a coloro che hanno posizione creditoria, quando sostengono realmente un rischio di credito meritevole di essere retribuito.

 

Andrea Calafato