Scritto il 26 Ott 2018
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MA QUALE BONUS PER LE START UP INNOVATIVE? ANCHE STAVOLTA LA MONTAGNA HA PARTORITO UN TOPOLINO.

 

A volte i tecnicismi soffocano un’agevolazione o ne stravolgono il senso.

 

Il caso analizzato nasce dall’esperienza professionale, e in particolare da un contribuente che ha usufruito del cosiddetto “bonus per le start-up innovative”.

Si tratta di un credito di imposta utilizzabile in compensazione con altre imposte, pari al 30% dei conferimenti effettuati in Start-up innovative. Queste società si caratterizzano per avere come oggetto sociale “lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, inoltre sono tenute a sostenere rilevanti costi per ricerca e sviluppo, o avvalendosi di personale interno altamente qualificato, o tramite terzi.

Si tratta per definizione di attività che non hanno un ritorno economico immediato e che, invece, necessitano di rilevanti capitali per poter essere svolte. Il nostro Paese purtroppo si caratterizza per una carenza di attività di ricerca e sviluppo che, secondo autorevoli studi macroeconomici, lo penalizza nella crescita economica nel lungo periodo. Un deficit che può essere misurato già oggi in termini economici per il differenziale del PIL italiano rispetto agli altri Paesi europei, imputabile anche alla miopia delle scelte fatte in passato dal nostro legislatore.

Per porre un rimedio a questa situazione, sono stati creati negli ultimi anni incentivi per stimolare gli investimenti privati nei soggetti che cercano di sviluppare innovazione tecnologica. Un intervento importante poteva essere il “Bonus per gli investimenti in Start up innovative”, che tuttavia nella pratica si rivela un’agevolazione quanto mai effimera.

Nel caso in questione un “incauto” investitore, che aveva confidato nelle promesse dello Stato, senza troppo addentrarsi tra le pieghe delle copiose fonti normative, aveva finanziato con parecchie migliaia di euro una società che sviluppava un’interessante tecnologia in ambito informatico.

Tuttavia, poiché la Start-up non si è rivelata profittevole in un orizzonte temporale breve si è deciso di liquidare la società. L’investitore ha scoperto in quel momento di aver perduto in un sol colpo sia il suo investimento sia il bonus fiscale su cui contava.

Infatti, tale beneficio decade e deve essere restituito se l’attività va male e la società viene chiusa, perché in questo modo inevitabilmente non si riescono a preservare per 3 anni i rigorosi parametri che la qualificano come start–up innovativa.

Ma se si volesse incentivare un’attività per definizione incerta come la ricerca, non si dovrebbe invece assicurare un minimo grado di sicurezza a chi investe i propri denari?

Davide Zoccarato