Scritto il 05 Set 2018
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LA REVISIONE AL BILANCIO PUÒ COSTITUIRE UNA DIFESA DAL FISCO.

 

Per poter prescindere dalle risultanze contabili, gli accertatori devono dare prova delle carenze della Relazione al Bilancio del Revisore Legale.

La sentenza n. 190/5/18 del 4 aprile 2018 della Commissione tributaria provinciale di Brescia approfondisce la “valenza probatoria” della relazione al bilancio d’esercizio del Revisore legale in caso di accertamento induttivo del reddito d’impresa.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione un maggiore reddito imponibile riferito a una minusvalenza dedotta.

Il rilievo nasceva dalla cessione, da parte della società verificata, di azioni, iscritte in parte nell’attivo circolante e in parte tra le immobilizzazioni_finanziarie. L’Ufficio sosteneva che dal controllo effettuato in merito alla corretta classificazione in bilancio delle azioni sarebbe emerso che la società avrebbe dovuto contabilizzare una plusvalenza in luogo della minusvalenza rilevata dalla stessa, poiché parte dei titoli erano erroneamente riportati nell’attivo immobilizzato.

Lo strumento giuridico con il quale il Fisco può prescindere dalla contabilità aziendale è chiamato “accertamento induttivo puro (o extracontabile)” e deve essere utilizzato a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false o inesatte indicazioni riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.

Il metodo induttivo si sostanzia, pertanto, in una ricostruzione del reddito d’impresa operata “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a (…) conoscenza” dell’ufficio, con facoltà, per quest’ultimo, “di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti”. La società ricorrente, tra i diversi motivi addotti a sostegno della nullità dell’avviso di accertamento, ha contestato all’Agenzia delle Entrate di non aver tenuto in considerazione che la relazione al bilancio da parte del revisore legale rappresenta una pronuncia qualificata sulla verità della contabilità e del bilancio con una forza tale, se non contrastata, da far venir meno i presupposti dell’accertamento induttivo. Tale tesi è stata ritenuta meritevole di accoglimento da parte del giudice di merito.

Il revisore legale certifica, assumendosene la responsabilità civile e penale, la conformità del bilancio al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, attraverso lo svolgimento delle procedure di revisione disciplinate dai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Così procedendo, il revisore legale rende affidabili le relative attestazioni che, acquisendo valore di prova decisiva, non possono essere disattese dall’Amministrazione finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di eguale portata (Cass. 12 marzo 2009 n. 5926, richiamata dalla Provinciale e, da ultimo, Cass. 18 maggio 2018 n. 12285).

Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, nell’esercizio della propria attività ispettiva, non ha alcun potere di rettifica dei valori di bilancio se vengono meno i requisiti dell’accertamento induttivo potendo, al più, perseguire l’unica via della preventiva dichiarazione di “nullità” del bilancio stesso mediante l’ordinaria impugnazione del bilancio da esperire in sede civile.

 Davide Zoccarato