Scritto il 04 Mag 2018
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RIFLESSI SULL’IVA IN CASO DI RETTIFICHE DA TRANSFER PRICING

In condizioni normali non è consentito all’Amministrazione riallineare al valore di mercato la base imponibile Iva dei beni e dei servizi.

Il gruppo multinazionale che subisca una verifica in materia di transfer pricing deve preoccuparsi anche di conseguenze in termini di Iva?

La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 2240 del 30 gennaio 2018) ha esaminato la questione, raggiungendo una conclusione comunitariamente orientata.

Il caso sottoposto ai giudici era quello di un accertamento nel quale era stata data rilevanza al valore normale (oggi si direbbe: valore di libera concorrenza) dei prezzi di cessione di beni fra società infragruppo anche per la determinazione della base imponibile Iva, contestando al contribuente di aver determinato tale valore sulla base di criteri difformi da quelli dettati dalle direttive OCSE.

La Corte ha negato l’applicabilità della disciplina in materia di transfer pricing ai fini della determinazione della base imponibile Iva.

Il transfer pricing, dicono i giudici, risponde infatti ad esigenze di equa suddivisione dei profitti nei vari Stati in cui operano i gruppi multinazionali. Per l’Iva, invece, il corrispettivo effettivamente ricevuto è un elemento cardine del meccanismo di applicazione dell’imposta, fondato sul principio di neutralità, da sempre ricavato dalle direttive comunitarie.

In particolare la Sesta Direttiva (la n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, all’art. 17) riconduce il diritto alla detrazione all’esigibilità ed inerenza dell’acquisto del bene o servizio, senza fare alcun riferimento al loro valore.

La Cassazione ricorda che, anche per la Corte Europea, la circostanza che un’operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo normale di mercato deve ritenersi irrilevante (Corte giust. 20 gennaio 2005, causa C-412/03, Hotel Scandic Gasabach, p. 22). Né vi è elusione od evasione fiscale se i beni o i servizi sono forniti a prezzi artificialmente bassi o elevati fra le parti, che godano entrambe del diritto a detrazione IVA, essendo solo a livello del consumatore finale che può ricorrere perdita di gettito fiscale (Corte giust. 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11, Balkan, p.47).

La Corte pertanto ribadisce che “in condizioni normali non è consentito all’Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall’imprenditore escludendo il diritto a detrazione se il valore sia ritenuto antieconomico e dunque diverso da quello da reputare normale o comunque tale da produrre un risultato economico” (cfr. anche Cass. 04/06/2014, n. 12502).

I giudici, però, non intendono dare copertura a situazioni patologiche, e pertanto affermano che il calcolo dell’Iva sul corrispettivo può essere disatteso nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria dimostri l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione, tale da mettere in discussione la verità della fattura e dell’operazione stessa, o da rendere poco plausibile la destinazione del bene o servizio ad operazioni assoggettate ad IVA: in tali casi spetterà all’imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all’attività svolta.

 

Christian Penso