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ACQUISTO DI CARBURANTI: FATTURA ELETTRONICA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
In vista del prossimo avvio della fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti, l’Agenzia chiarisce anche le modalità di pagamento
La legge di bilancio per il 2018, al fine di contrastare l’evasione fiscale, ha previsto che, dal prossimo 1° luglio 2018, gli acquisti di carburanti da parte di imprese e professionisti siano certificati dalla fattura elettronica.
L’obbligo riguarderà tutte le cessioni di carburanti e quindi non solo quelle presso i distributori stradali, ma anche quelle effettuate, ad esempio, da un grossista ad:
- una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna;
- un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti, tipicamente gli autotrasportatori.
Dalla medesima data, inoltre, la detrazione dell’Iva e la deducibilità dei costi relativi all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti per autotrazione sarà subordinata all’avvenuto pagamento tracciato dell’acquisto.
L’Agenzia delle Entrate, con un recente Provvedimento, ha chiarito quali strumenti di pagamento tracciati possano considerarsi validi, ossia:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- i pagamenti elettronici tra i quali, ad esempio: l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Quindi l’unico pagamento non ritenuto ammissibile è quello effettuato per contanti.
Pertanto per poter dedurre il costo e detrarre l’IVA relativa all’acquisto di carburanti, oltre all’obbligo della fatturazione elettronica, il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità sopra descritte.
Per evitare complicazioni pratiche che si potrebbero creare al momento del rifornimento presso un distributore di carburante, è possibile fare ricorso allo strumento del “netting”, mediante adesione ad un “circuito” attivato dalle compagnie petrolifere o altri soggetti abilitati che addebitano i costi del rifornimento direttamente sul conto corrente dei clienti a mezzo RID.
In questo modo il pagamento dovrà essere comunque tracciato, tuttavia la fattura elettronica non dovrà essere emessa del gestore del distributore bensì direttamente dalla compagnia petrolifera. L’acquisto si considererà infatti, effettuato direttamente presso la compagnia petrolifera che sarà obbligata all’emissione di una fattura elettronica, ma con meno difficoltà operative.
Andrea Calafato