Scritto il 22 Feb 2018
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TRANSFER PRICING: LE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Il trasferimento all’estero non solo di profitti, ma anche della capacità di produrre profitti, è sotto i riflettori della Guardia di Finanza

 

Aiutereste gratuitamente uno sconosciuto a realizzare un’azienda simile alla vostra in un altro paese? Certamente no.

E se questo piacere lo chiedesse una vostra società controllata?

Per il Fisco dovreste comportarvi allo stesso modo: niente regali nemmeno “in famiglia”, soprattutto se servono a convogliare all’estero flussi di reddito prevedibile per il futuro.

Si potrebbe racchiudere in questa brevissima sintesi l’essenza della questione del business restructuring, un capitolo a sé del grande tema del transfer pricing.

Anche di questo si occupa la monumentale Circolare 1/2018 (oltre 1200 pagine) della Guardia di Finanza, la quale riflette la maggiore attenzione che, negli ultimi anni, l’OCSE ha riservato al rispetto dei prezzi di libera concorrenza anche alle transazioni straordinarie, che non hanno ad oggetto le quotidiane cessioni di beni o servizi, ma intere aziende, rami di azienda o beni intangibili che, di fatto, costituiscono parti essenziali di un’azienda.

Si può infatti trasferire reddito tra le consociate di un gruppo, che risiedono in paesi diversi, non solo influendo sui prezzi delle forniture correnti, ma anche riallocando la capacità di produrre il reddito.

La Guardia di Finanza riconosce che la riorganizzazione di un gruppo, con conseguente risparmio d’imposta, non è, di per sé, censurabile, se è realizzata nel rispetto della disciplina fiscale, ma accende i riflettori su tali operazioni per il rischio che esse mirino esclusivamente ad erodere la base imponibile.

Per “ristrutturazione aziendale” deve intendersi qualsiasi operazione che determini la riallocazione di funzioni, attività e/o rischi fra soggetti economici residenti in Stati diversi e nei quali un gruppo multinazionale opera. Rientra per esempio nel concetto di ristrutturazione aziendale anche l’ipotesi di rinegoziazione delle precedenti condizioni contrattuali, tali da determinare una diversa allocazione dei rischi tra soggetti di uno stesso gruppo multinazionale.

Anche in questi casi è necessario verificare se, nella fase di trasferimento di funzioni, beni e rischi, sia rispettato il principio di libera concorrenza, se cioè nell’operazione infragruppo siano state applicate condizioni economiche analoghe a quelle che sarebbero state praticate tra controparti indipendenti.

Ad esempio, le entità che hanno subito un depauperamento di assets, ovvero che sono state private di funzioni essenziali o che si trovino ad assumere minori rischi, potrebbero aver diritto a un indennizzo per la conseguente riduzione dei profitti futuri attesi (c.d. “potenziale di profitto”).

Christian Penso