Scritto il 17 Mar 2016
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Transfer pricing: col metodo CUP non si può pretendere di confrontare controparti identiche

Una sentenza interessante blocca la pretesa irragionevole dell’Agenzia delle entrate: quella di fare confronti con controparti terze identiche alle “tested parties”.

Come al solito, sulle questioni laboriose il Fisco prima manda avanti il contribuente, e poi gli contesta gli errori.

Ma questa volta la Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza n. 539/1/2016 del 28.01.2016) ha bocciato una rettifica di transfer pricing effettuata dall’Agenzia delle entrate con zelo forse eccessivo.

L’Agenzia, infatti, aveva disatteso il lavoro di una società che apparentemente si era sforzata di fare il massimo, perché aveva applicato il complicato comparable uncontrolled price method (o CUP) per giustificare i prezzi infragruppo.

La società aveva dimostrato che i prezzi di trasferimento intercompany erano congrui, raffrontando i prezzi applicati alla controllante estera con quelli applicati a una società terza italiana, per prestazioni analoghe a quelle rese alla controllante.

L’Agenzia, però, aveva ritenuto non comparabili tra loro il cliente italiano e la controllante estera, perché, ovviamente, si potevano rilevare alcune differenze tra tali soggetti, e pertanto ha disatteso il metodo utilizzato dalla società e ha preferito il “TNMM”, metodo che confronta la marginalità conseguita nei rapporti interni al gruppo con quella realizzata da un campione selezionato di società indipendenti.

Naturalmente la verifica si è conclusa con la contestazione di maggiori ricavi non contabilizzati.

La Commissione tributaria regionale, invece, ha riconosciuto che la contribuente aveva correttamente dimostrato la correttezza dei prezzi applicati nelle transazioni con la controllante estera attraverso la comparazione con i prezzi praticati alla cliente italiana.

Ha infatti affermato, e questa è la parte interessante della sentenza, che le contestazioni sulle numerose differenze tra la cliente italiana e la controllante estera sono irrilevanti, in quanto se il raffronto ha come punto di partenza sempre il soggetto verificato, mentre a cambiare è la controparte, assumono minor rilevanza le caratteristiche di quest’ultima, purché la prestazione fornita sia sempre la medesima.

Ciò che conta di più, dunque, è la comparabilità dell’oggetto delle transazioni.

C.P.