Scritto il 08 Nov 2016
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Oggi il trust autodichiarato è meno oneroso

L’imposta di donazione si paga solo al trasferimento finale ai beneficiari.

Il trust autodichiarato è quello in cui chi lo istituisce (il “disponente” o “settlor”) assume il ruolo di trustee, mantenendo l’intestazione dei beni che ne formano l’oggetto sino al momento del loro trasferimento ai beneficiari finali.

La Cassazione (sentenza n. 21614 depositata il 26.10.2016) torna a pronunciarsi sulla tassazione indiretta del Trust, e smentisce l’impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate, per la quale la costituzione di un Trust è sempre assoggettata all’imposta sulle donazioni. Smentisce anche alcune ordinanze pronunciate dalla Suprema Corte stessa nel 2015 e nel 2016.

Stabilisce infatti che quando nel Trust autodichiarato siano conferiti immobili e partecipazioni, la sua costituzione sconta le sole imposte ipotecaria e catastale fisse, perché non si verifica alcun trasferimento di proprietà.

Le imposte sul trasferimento saranno dovute solo quando questo si realizzerà effettivamente, cioè quando i beni saranno trasferiti ai beneficiari, perché solo in quel momento essi si arricchiranno.

Ci voleva tanto?

(CP)