Scritto il 04 Ott 2017
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L’esterovestizione delle società non va sempre drammatizzata

 

Molte volte non sottrae materia imponibile al Fisco

Potremmo definire l’esterovestizione di una società come la disgiunzione tra la sua residenza formale all’estero e la sua corretta residenza fiscale in Italia.

A volte l’esterovestizione è funzionale al tentativo di trasferire redditi in giurisdizioni meno onerose dal punto di vista fiscale, ad esempio quando la presenza fisica all’estero sia di fatto inesistente.

Per questo, si può immaginare, il Fisco è molto attento a scovare e colpire fenomeni di questo tipo.

In altri casi, però, la divaricazione tra dato formale (la sede estera) e la situazione fattuale (residenza fiscale in Italia) è fisiologica e non ha alcunché di illecito.

Si pensi al caso della filiale estera di una gruppo italiano, con sede e stabilimento produttivo in un Paese con aliquota fiscale per le società pari a quella italiana, il cui amministratore unico sia residente in Italia e si rechi frequentemente presso lo stabilimento.

Se l’amministratore prende in Italia la maggior parte delle decisioni riguardanti la filiale, questa sarà di regola da considerare contribuente italiano, ma non vi sarà alcuna sottrazione di materia imponibile all’Erario.

Infatti, lo stabilimento produttivo costituisce una stabile organizzazione all’estero della filiale, assoggettato alle imposte locali. Quanto al nostro Paese, le imposte pagate all’estero devono essere scomputate da quelle liquidabili in Italia, e quindi, nelle nostre ipotesi, nulla sarebbe dovuto. In alternativa,  ove si optasse per nuovo regime della branch exemption, l’intero reddito prodotto dalla filiale qui sarebbe esente.

In ogni caso, dunque, non vi sarebbe danno per il Fisco, e ciò dovrebbe sdrammatizzare il timore  di correre un serio rischio fiscale.

Vero è, però, che la filiale in tal modo esterovestita è tenuta agli stessi adempimenti fiscali (quali la contabilità e le dichiarazioni) delle società italiane, e che la loro omissione costituirebbe comunque una irregolarità.

Nei casi come quello che abbiamo ipotizzato, in conclusione, è forse meglio assumere una posizione decisa e dichiarare spontaneamente l’esterovestizione, ponendo in essere tutti i normali adempimenti fiscali in Italia, con l’aggiunta di quelli connessi al possesso di una stabile organizzazione.

In tal modo si eviteranno le contestazioni formali e, soprattutto, il rischio che l’omessa dichiarazione apra le porte a speciosi e imprevedibili accertamenti induttivi.

 

Christian Penso